PNRR: AMMISSIBILITA’ DELLA CUMULABILITA’ TRA DIVERSE FORME DI INCENTIVI PUBBLICI
Con la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) fornisce un preciso chiarimento alla possibilità di cumulo tra diverse forme di incentivi, costituenti di diverse quote, all’interno dello stesso costo di un bene o tra costi diverse all’interno di un progetto.
Il chiarimento fornito dalla Circolare n. 33 rimuovere le perplessità nate dal principio di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative – quale, “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” – introdotto dal Regolamento UE 241/2021 per regolare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
Secondo il Mef, la normativa europea pone attenzione a due principi distinti e non sovrapponibili che devono operare sinergicamente al fine di assicurare che diverse forme di sostegno pubblico di un intervento siano destinate a cumulare quote diverse dello stesso costo all’interno di un progetto/investimento.
In termini pratici, la Circolare n 33 evidenzia l’esempio di un’impresa che utilizza una misura del PNRR che consente il finanziamento pari al 40% del valore di un bene/progetto. La quota restante, pari al 60%, può essere oggetto di finanziamento da altre fonti, a patto che siano rispettare le disposizioni di cumulo previste dalla normativa nazionale o regionale, e che non si superi il 100% del costo dell’investimento/progetto.
Operando in questa prospettiva, la Circolare n. 33 specifica che la suddetta regola vale anche per tutte le misure finanziate dal PNRR, come ad esempio, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0) e credito d’imposta ricerca & sviluppo, innovazione e design, salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella riferita agli aiuti di Stato, “de minimis”.
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