NESSUN BLOCCO PER GLI INVESTIMENTI 2021 e 2022 INTERCONNESSI NEL 2023 PER IL BONUS INVESTIMENTI BENI 4.0
Approda il 16 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un’importante FAQ che conferma la possibilità di continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento
FINALITÀ
Il codice tributo “6936”, sospeso per gli anni di riferimento 2023 e 2024 lo scorso 12 aprile, insieme ad altri identificativi di crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nel rispetto della condizione prevista dall’articolo 6 del Dl n. 39/2024, può essere utilizzato in compensazione tramite F24 per altri crediti ad esso collegati per la loro fruizione, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento, indipendentemente da quando questo si sia concluso.
È quanto chiarisce l’Agenzia in una faq pubblicata il 16 aprile sul tema.
Dato atto che il codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco richiamato all’art. 6 del DL n. 39/2024, è stata necessaria una chiarificazione su quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.
Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati con il seguente iter:
- dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
- dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 – 2024, è possibile utilizzare tale credito in compensazione tramite modello F24.
La cosa importante e necessaria sarà indicare il codice tributo “6936”, mentre l’anno di riferimento sarà quello in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.
Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
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