IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA ESCLUDE LA RICERCA COMMISSIONATA ALL’ESTERO. ECCO LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AGLI INTERPELLI.

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli 187/2021 e 188/2021 del 17 marzo dall’Agenzia delle Entrate offrono nuove interpretazioni sul nuovo Credito d’Imposta Ricerca Sviluppo e Innovazione.

 

La prima risposta chiarifica che a partire dal 1° gennaio 2020 devono considerarsi escluse dall’ambito di applicazione le spese sostenute per le attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri. La nuova disciplina si applica agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2020, pertanto restano esclusi anche i progetti precedentemente commissionati da soggetti esteri ed ancora in corso durante il 2020.

 

Le risposte all’interpello 188/2021 riguarda la fattispecie di un ristorante stellato che richiede l’ammissibilità delle spese relative ad attività di ricerca di materia prima e di tecnologia per la cucina svolte nel periodo 2015-2019. Il ministero dello Sviluppo economico ricorda che le attività ammissibili devono essere proiettate al superamento di ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico non superabili in base a conoscenze e tecnologie disponibili. Di conseguenza le attività del ristorante stellato non possono essere classificate come attività di ricerca e sviluppo e dunque non possono usufruire del credito per il periodo 2015-2019.

 

Il ministero ricorda però che la situazione cambia dal 2020 con l’ampliamento delle attività ammissibili al beneficio che include design e ideazione estetica.

 

A tal proposito si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha confermato fino al 2022 e potenziato nelle intensità il nuovo schema delle agevolazioni automatiche a supporto delle attività di R&S e Innovazione nelle Imprese introdotto già dalla precedente legge di Bilancio 2020 (L. 160 27/12/2019).

 

Il nuovo schema supera l’approccio “incrementale” della precedente normativa, introducendo il metodo di calcolo “volumetrico”, che prevede specifiche percentuali associate ai costi ammissibili sostenuti nel periodo di imposta per attività di R&S e Innovazione. Il nuovo metodo di calcolo “volumetrico” semplifica la determinazione dell’agevolazione, eliminando l’esigenza di determinare la media dei costi del triennio di riferimento.

 

Il nuovo schema di calcolo del credito di imposta estende l’ambito di applicazione, prevedendo agevolazioni con diverse intensità a diverse tipologie di attività innovative dell’Impresa, quali

 

  • Attività di ricerca e sviluppo
  • Innovazione tecnologica
  • Innovazione digitale
  • Innovazione green
  • Design e innovazione creativa

 

Attività ammissibili Legge di Bilancio 2020

Annualità 2020

Legge di Bilancio 2021

Annualità 2021-22

R&S 12% fino a 3 milioni 20% fino a 4 milioni
Innovazione tecnologica 6% fino a 1,5 milioni 10% fino a 2 milioni
Innovazione “Digitale” 10% fino a 1,5 milioni 15% fino a 2 milioni
Innovazione “Green” 10% fino a 1,5 milioni 15% fino a 2 milioni
Design e Innovazione Estetica 6% fino a 1,5 milioni 10% fino a 2 milioni

 

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