CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: CHIARIMENTI SULLE ISTANZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

La Circolare 31/E/2020 dell’Agenzia dell’Entrare (AdE) pone enfasi alla circostanza del Credito d’Imposta in pratiche di Ricerca & Sviluppo le cui attività e spese sostenute non risultino ammissibili dalle linee guida della normativa, configurandosi un’ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carezza parziale o totale del presupposto costitutivo.

Facendo leva sulla Circolare 31/E/2020, è possibile interpretare, e dunque porre chiarezza, sulla differenza tra “credito non spettante” e “credito inesistente”.

Art. 13, comma 4, Dlgs 471/1997: “credito non spettante” l’importo utilizzato in misura superiore a quella effettivamente spettante. In questi casi la sanzione prevista è pari al 30% del credito utilizzato negli ordinari termini di accertamento.

L’interpretazione della normativa consente di evincere che il “credito inesistente” sia il credito in relazione al quale manca il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali. Nell’eventualità dell’impresa che incombesse in un credito inesistete, l’AdE segnala che la sanzione in questo caso è dal 100% al 200% dei crediti; l’atto di recupero può essere notificato fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

In tal senso, di seguito riportiamo le contestazioni più frequenti poste dall’AdE:

 

  • Strumenti già presenti sul mercato: un progetto di R&S deve essere creativo, ossia “avere come obiettivo la creazione di nuovi concetti o idee che migliorino le conoscenze esistenti”. Secondo quanto indicato dalla normativa, non possono rientrare i progetti non finalizzati al raggiungimento di avanzamenti delle conoscenze generali in campo scientifico e tecnologico.

 

  • Non è sufficiente migliorare il ciclo produttivo: l’output deve produrre un avanzamento scientifico e tecnologico volto a tradursi in un aumento dello stock di conoscenza, valutato a livello internazionale e per tutto il settore di appartenenza.

 

  • L’impiego di personale non qualificato: secondo le direttive del Manuale di Frascati, per intraprendere un progetto di R&S sono necessarie competenze specifiche ed innovative.

 

  • Focus sui margini di incertezza della società: l’Amministrazione osserva spesso la mancanza di indicazioni sulle difficoltà e le incertezze di tipo scientifico o tecnologico che si sarebbero potute incontrare nel realizzare un progetto di investimento e che avrebbero reso necessarie le attività di ricerca e sviluppo.

 

  • Risultati non riproducibili da altri: altra argomentazione è l’assenza del criterio dell’applicazione generale. I risultati di un progetto devono soddisfare il criterio della trasferibilità/riproducibilità e deve essere consentito il trasferimento delle nuove conoscenze. I risultati non possono rimanere taciti: il trasferimento dei risultati può essere dimostrato dalla pubblicazione di letteratura scientifica o dall’uso di strumenti di proprietà intellettuale

 

  • Limiti allo sviluppo software: secondo quanto indicato nel Manuale di Frascati, le attività di progettazione, programmazione e realizzazione di software e di servizi web e app non costituiscono attività di ricerca e sviluppo.

 

Per ulteriori informazioni sulla Circolare 31/E/2020 puoi contattaci a copernico@pertec.it per ricevere una consulenza adeguata.