AGEVOLAZIONE INDUSTRIA 4.0: IL SALDO COME ACCETTAZIONE DEL BENE

 

Con la risoluzione 77/E, l’Agenzia delle Entrate definisce che l’investimento possa intendersi realizzato anche nell’eventualità di accettazione tacita dell’opera da parte dell’acquirente, al verificarsi di precise condizioni:

  • Che il committente abbia ricevuto la consegna dell’opera senza averne contestato vizi o difetti
  • Che il committente non si riservi l’opzione di effettuare la verifica dell’investimento in un momento successivo.

 

In tal senso, il requisito della certezza dell’accettazione e consegna del bene, espresso dalla normativa, potrà essere dimostrabile dalla documentazione contabile, dalla corrispondenza tra le parti e da fatture utenze attestanti il momento in cui è iniziata l’operatività del bene oggetto di agevolazione.

 

Più controverso è il caso esplicitato dall’interpello n.895/2021 nel quale l’impresa effettui il pagamento di almeno il 20% del valore del costo dei beni oggetto di agevolazione e che, antecedentemente alla consegna del bene, il committente abbia effettuato il saldo prezzo del medesimo.

 

Per risolvere il quesito, l’Agenzia delle Entrate introduce un nuovo principio ad oggi sconosciuto, legato alle movimentazioni finanziarie dei due soggetti coinvolti per determinare la competenza degli investimenti. Nel dettaglio, per l’Agenzia delle Entrare, l’accettazione del bene sia avvenuta già prima della sua effettiva consegna in quanto le due parti erano legate tra loro tramite il rilascio di garanzie bancarie a copertura del rischio di un successivo inadempimento contrattuale.

 

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